
Il Fatto
Un lavoratore proponeva ricorso contro Inarcassa per l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di cancellazione della contribuzione e per il riconoscimento del diritto alla pensione di anzianità.
La Corte d'Appello, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava legittima l'esclusione dal ruolo previdenziale per il periodo in contestazione, in quanto l'obbligo di comunicazione di un'altra attività, previsto dall’art. 7 dello Statuto (e prima dall’art. 2 del regolamento attuativo della L. n. 1046/1971), era stato adempiuto solo con la domanda di pensione. Pertanto, il potere di revisione della Cassa era stato legittimamente esercitato prima del maturarsi del quinquennio dalla data di comunicazione.
Il lavoratore ricorreva in Cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che l’iscrizione a Inarcassa è riservata agli ingegneri e architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità e che sono esclusi dall'iscrizione coloro che sono iscritti a forme di previdenza obbligatoria per lavoro subordinato o altra attività esercitata, ribadendo il divieto di doppia contribuzione per periodi coincidenti.
La corte inoltre ricorda che il potere della Cassa di rendere inefficaci i periodi per i quali la continuità non è dimostrata (nel quinquennio) è strettamente collegato all'assolvimento dell'onere di comunicazione posto a carico dell'iscritto (relativo allo svolgimento della diversa attività). Solo a partire da tale comunicazione prende avvio il termine decadenziale quinquennale per la revisione. La normativa di riferimento, fin dal regolamento attuativo della L. n. 1046/1971, ha sempre previsto un obbligo di comunicazione, a contenuto vincolato, funzionale all'esercizio del potere di verifica.
La Corte pertanto rigetta il ricorso.

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