
Il Fatto
Un lavoratore del settore pubblico privatizzato conveniva in giudizio il datore di lavoro per far accertare la nullità dei termini apposti ai contratti di lavoro a termine e la condanna al risarcimento del danno per l'abusiva reiterazione degli stessi.
La corte d'appello in sede di rinvio rigettava la domanda, rilevando che la stabilizzazione era avvenuta in forza del diritto di precedenza spettante per legge e che, quindi, sussisteva un rapporto diretto di causa efficiente tra il pregresso abuso e la successiva stabilizzazione.
Il lavoratore ricorreva nuovamente in Cassazione.
Il Diritto
La corte richiama il principio secondo cui, nel lavoro pubblico privatizzato, l'immissione in ruolo successiva alla reiterazione abusiva di contratti a termine ha efficacia riparatoria dell'illecito solo in presenza di una stretta correlazione tra l'abuso commesso e la stabilizzazione. La stretta correlazione richiede che la stabilizzazione sia l'effetto diretto ed immediato dell’abuso e non semplicemente agevolata da esso. Tale condizione non ricorre quando l'assunzione a tempo indeterminato avviene a seguito di procedure concorsuali o, come nel caso in esame, nelle forme ordinarie previste (art. 35, lett. b), D.Lgs. n. 165/2001) in cui l’aspirante all’assunzione, dopo aver superato una prova di idoneità, si avvale del diritto di precedenza. In questa ipotesi, l’assunzione discende da una pluralità di condizioni (in primis il superamento della prova) e non è finalizzata alla stabilizzazione del personale precario. L'assunzione è, quindi, solo agevolata ma non determinata dalla reiterazione.
La Corte pertanto accoglie il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati