
Il Fatto
Alcuni soci lavoratori di una cooperativa, in regime di appalto, domandavano alla società committente il pagamento delle differenze retributive non recuperate tramite diffida accertativa, calcolate sulla base del effettivamente applicabile.
Il Tribunale e la corte di appello rigettavano la domanda ritenendo i crediti prescritti, , sostenendo che l'orientamento sulla sospensione della prescrizione non si applicasse ai soci lavoratori di cooperativa.
I lavoratori ricorrevano per Cassazione.
Il Diritto
La Corte di Cassazione osserva che la legge n. 142/2001 esclude l'applicabilità della tutela reintegratoria forte (art. 18 St. Lav.) solo se viene a cessare anche il rapporto associativo, in caso di mero licenziamento del socio, il regime di tutela del rapporto di lavoro subordinato rimane incerto e non predeterminabile a priori.
Di conseguenza, l'astratta possibilità di applicazione delle tutele meno stabili (L. n. 604/1966 o l'art. 18 novellato dalla L. n. 92/2012/D.Lgs. n. 23/2015) non garantisce la stabilità del rapporto. In virtù dell'esistenza dei medesimi presupposti di fatto relativi al metus (timore del lavoratore), la Corte stabilisce che anche ai soci lavoratori di cooperativa con rapporto di lavoro subordinato si applica il regime di decorrenza della prescrizione dalla fine del rapporto.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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