
Il Fatto
Un dirigente impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo pienamente utilizzabili gli esiti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
la corte ricorda che in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.

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