Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

di Benedetta Cargnel | 24 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

Il Fatto

Un dirigente impugnava il licenziamento disciplinare irrogatogli.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo pienamente utilizzabili gli esiti delle intercettazioni telefoniche e delle dichiarazioni verbalizzate dalla polizia giudiziaria.

Il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

la corte ricorda che in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento.

Poiché i giudici di merito  si sono attenuti a tali principi, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione conferma il licenziamento disciplinare, ritenendo valide le prove e i principi applicati dai giudici di merito.