Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

di Benedetta Cargnel | 24 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

Il Fatto

Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive e TFR.

La Corte d’Appello, in parziale riforma, riteneva  le quietanze di pagamento non integravano rinunce o transazioni e, quindi, non era applicabile l’art. 2113 c.c. In secondo luogo, pur ritenendo non provato l'orario di lavoro maggiore lamentato dal lavoratore, accertava una differenza di 10 giornate lavorative non retribuite. Tali giornate eccedevano quelle retribuite dalle buste paga, ma risultavano dichiarate nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che  la Certificazione Unica idonea prova del credito del lavoratore, in quanto prova documentale prodotta da quest'ultimo. Conseguentemente, l'affermazione per cui era onere del datore di lavoro dimostrare l'erroneità della CU non ha costituito un'inversione dell'onere probatorio, ma una logica conseguenza della rilevanza data al documento.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ottiene pagamento differenze retributive e TFR. Corte d'Appello accerta 10 giornate non retribuite, provate da Certificazione Unica. Cassazione rigetta ricorso del datore di lavoro.