
Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive e TFR.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, riteneva le quietanze di pagamento non integravano rinunce o transazioni e, quindi, non era applicabile l’art. 2113 c.c. In secondo luogo, pur ritenendo non provato l'orario di lavoro maggiore lamentato dal lavoratore, accertava una differenza di 10 giornate lavorative non retribuite. Tali giornate eccedevano quelle retribuite dalle buste paga, ma risultavano dichiarate nella Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che la Certificazione Unica idonea prova del credito del lavoratore, in quanto prova documentale prodotta da quest'ultimo. Conseguentemente, l'affermazione per cui era onere del datore di lavoro dimostrare l'erroneità della CU non ha costituito un'inversione dell'onere probatorio, ma una logica conseguenza della rilevanza data al documento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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