Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

di Benedetta Cargnel | 24 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 24 ottobre 2025, n. 619

Il Fatto

Alcuni  lavoratori impugnavano la sospensione dall'attività lavorativa e dalla retribuzione, con conseguente assenza ingiustificata, disposta dal datore di lavoro per il loro rifiuto di sottoporsi al vaccino obbligatorio contro il SARS-CoV-2.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e  I lavoratori ricorrevano per Cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che  è dalla scelta personale di non conseguire la certificazione vaccinale (cioè di non sottoporsi a vaccino) che deriva, come conseguenza prevista dalla legge, la mancata corresponsione della retribuzione o di altri emolumenti a causa dell'omesso svolgimento della funzione, con ciò bilanciando il diritto individuale all’autodeterminazione e la tutela generale della salute pubblica.

La corte osserva poi che la mancata corresponsione della retribuzione non era una sanzione discriminatoria, ma l'effetto della sospensione del sinallagma contrattuale  dovuta alla temporanea impossibilità del dipendente di svolgere le mansioni per carenza di un requisito sanitario essenziale. Il datore di lavoro, in tale ipotesi, non versa in mora credendi.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratori impugnano sospensione per rifiuto vaccino. Tribunale e Corte d’Appello rigettano. Cassazione conferma: assenza di retribuzione è conseguenza legale, non sanzione discriminatoria. Ricorso rigettato.