
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per ottenere la ricostituzione della propria pensione di anzianità, chiedendo l'accredito di un maggior valore retributivo per le settimane di contribuzione figurativa per malattia.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, negava il diritto del lavoratore dichiarando l'estinzione della pretesa per effetto della decadenza triennale (art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, modificato dal D.L. n. 98/2011).
Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che la decadenza triennale introdotta nel 2011 per le azioni giudiziarie relative a prestazioni riconosciute solo in parte si applica anche ai trattamenti pensionistici già in essere, ma il termine decorre dall’entrata in vigore della nuova disciplina (6 luglio 2011), in applicazione dei principi di diritto transitorio.
La corte poi esclude che la decadenza possa avere un effetto "tombale", estinguendo l'intero diritto alla rideterminazione della prestazione. Di conseguenza, la decadenza triennale determina l’estinzione del diritto solo ai ratei pregressi maturati prima del triennio dalla domanda giudiziale, ma non pregiudica l'adeguamento della prestazione pro futuro e i ratei più recenti.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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