
Il Fatto
Un lavoratore, socio di società cooperativa, adiva l'autorità giudiziaria per ottenere dall'INAIL il riconoscimento del diritto alla indennità giornaliera per inabilità temporanea e all'indennizzo per invalidità permanente a seguito di un infortunio.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo che l’infortunio non fosse occorso in “occasione di lavoro”.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte afferma che l'art. 4, n. 7, D.P.R. n. 1124 del 1965, che prevede l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni per i soci di cooperative che prestano attività manuale, deve essere interpretato in senso estensivo e non restrittivo; rientra quindi nella copertura assicurativa qualunque attività manuale connessa allo svolgimento delle mansioni lavorative, e non solo quella connotata da prevalente manualità, in coerenza con le finalità protettive dell’assicurazione (art. 38 Cost.), che è preordinata a tutelare la situazione di bisogno derivante dall'evento lesivo.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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