
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per ottenere il pagamento del lavoro straordinario svolto nei giorni feriali e festivi.
La Corte d’Appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda. La Corte territoriale motivava il rigetto, in merito al lavoro festivo, per la mancanza di prova sia di una preventiva autorizzazione sia del fatto che si trattasse di prestazione in eccedenza rispetto all’orario ordinario.
Il lavoratore ricorreva per Cassazione.
Il Diritto
La Corte ricorda che il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art. 2108 c.c., applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c.
La corte osserva poi che l’autorizzazione all’esecuzione della prestazione straordinaria può essere anche implicita e costituisce presupposto sufficiente per il pagamento dei relativi emolumenti. Tale consenso è desumibile dalla mera organizzazione del lavoro datoriale.
La corte pertanto accoglie il ricorso.

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