
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale adiva il Tribunale, denunciando la condotta antisindacale di una società per aver negato l’uso di un locale interno per un'assemblea dei lavoratori, adducendo impedimenti logistici, ma mettendo a disposizione un altro locale più lontano.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il sindacato ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l'art. 27 Legge n. 300/1970 (diritto a un locale idoneo per le riunioni delle RSA), in quanto tale norma è inapplicabile al caso di specie, che riguarda l’assemblea dei lavoratori (art. 20 Legge n. 300/1970), istituto diverso. Il quinto motivo, che riguardava il profilo intenzionale della condotta antisindacale, era assorbito, data l'insussistenza del profilo oggettivo del comportamento datoriale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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