Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 618

di Benedetta Cargnel | 17 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 618

Il Fatto

Una cooperativa adiva il Tribunale per ottenere dall'INPS il rimborso di somme versate a titolo di contribuzione CIGS  e contribuzione per mobilità ritenendole non dovute.

Il Tribunale accoglieva la domanda, limitatamente alla prescrizione decennale, ritenendo che l'obbligo contributivo per le compagnie portuali fosse stato introdotto con la Legge n. 92/2012 e non esistesse in precedenza. La Corte d’Appello confermava la sentenze e INPS ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che  le cooperative portuali inquadrate nel settore industria sono tenute al pagamento della contribuzione CIGS anche per i lavoratori non temporanei, in applicazione dell’art. 5 della Legge n. 469/1984, che ha esteso l'ambito di applicazione della CIGS, e dell'art. 9 della Legge n. 407/1990 che ne ha imposto definitivamente l'obbligo contributivo. Questa estensione si basa sulla natura industriale della cooperativa e sulla necessità di evitare una disparità di trattamento.

Inoltre la corte precisa che l'agevolazione contributiva (art. 27, comma 2-bis, D.L. n. 669/96) si applica solo agli aumenti contributivi effettivi derivanti dalla variazione delle aliquote disposta dall’art. 3, comma 23, della Legge n. 335/1995, al fine di mitigare il maggiore aggravio contributivo tramite una graduale compensazione con la riduzione delle contribuzioni minori. Tale beneficio non si applica, invece, quando l’aggravio contributivo è determinato da una diversa modalità di computo dell’imponibile contributivo (nella specie, in base alla retribuzione "virtuale" ex D.L. n. 338/89, per effetto del D.Lgs. n. 423/01).

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte di Cassazione ha stabilito che le cooperative portuali devono pagare la contribuzione CIGS, ribaltando le decisioni precedenti. L'agevolazione contributiva non si applica a diversi metodi di calcolo dell'imponibile.