Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 618

di Benedetta Cargnel | 17 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 17 ottobre 2025, n. 618

Il Fatto

Un agente di commercio agiva in giudizio contro la società preponente per ottenere il pagamento delle provvigioni oggetto di storno, relative a provvigioni erogate l’anno precedente.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda, visto che il calcolo era stato effettuato sulla base della previsioni contrattuali.

L’agente ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte osserva che l'art. 1748, comma 6, c.c. – che consente la restituzione delle provvigioni solo in caso di mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili al preponente – ha un ambito di applicazione oggettivo limitato alle vicende relative alla fase esecutiva del contratto stipulato tra preponente e terzo. Nel caso di specie, invece, la controversia verte  sulla corretta applicazione della misura delle provvigioni concordata tra le parti (al netto degli sconti), senza alcuna questione sulla regolare esecuzione dei contratti promossi dall'agente.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
L'agente di commercio ha richiesto il pagamento di provvigioni stornate, ma la Corte d'Appello ha respinto la domanda. La Cassazione conferma, poiché la disputa riguarda solo la misura delle provvigioni, non l'esecuzione dei contratti.