
Il Fatto
Un agente di commercio agiva in giudizio contro la società preponente per ottenere il pagamento delle provvigioni oggetto di storno, relative a provvigioni erogate l’anno precedente.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, respingeva la domanda, visto che il calcolo era stato effettuato sulla base della previsioni contrattuali.
L’agente ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l'art. 1748, comma 6, c.c. – che consente la restituzione delle provvigioni solo in caso di mancata esecuzione del contratto per cause non imputabili al preponente – ha un ambito di applicazione oggettivo limitato alle vicende relative alla fase esecutiva del contratto stipulato tra preponente e terzo. Nel caso di specie, invece, la controversia verte sulla corretta applicazione della misura delle provvigioni concordata tra le parti (al netto degli sconti), senza alcuna questione sulla regolare esecuzione dei contratti promossi dall'agente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati