Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 617

di Benedetta Cargnel | 10 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 617

Il Fatto

Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per far accertare il suo diritto al risarcimento del danno da demansionamento a seguito della reintegrazione presso il proprio luogo lavoro, in forza di una precedente sentenza che aveva accertato l’illegittimità del suo trasferimento.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavorator e ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.

La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore ricorre per risarcimento danni da demansionamento. Tribunale e Corte d'Appello rigettano la domanda. La Cassazione conferma, basandosi sull'equivalenza formale delle mansioni.