
Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego adiva il Tribunale per far accertare il suo diritto al risarcimento del danno da demansionamento a seguito della reintegrazione presso il proprio luogo lavoro, in forza di una precedente sentenza che aveva accertato l’illegittimità del suo trasferimento.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavorator e ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.
La corte pertanto dichiara inammissibile il ricorso.

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