
Il Fatto
Una lavoratrice, impugnava il licenziamento per giusta causa intimato nella more del congedo di maternità.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritenendo regolarmente perfezionata la notificazione del licenziamento per compiuta giacenza (con conseguente decadenza dall’impugnazione) e non applicabile il rito speciale antidiscriminatorio (art. 28 D.Lgs. n. 150/2011).
La lavoratrice ricorreva per cassazione.
La corte rileva che il rito Fornero (applicabile anche al licenziamento discriminatorio) prevale su quello antidiscriminatorio in ragione della sua specialità, e pertanto si applicano i relativi termini di decadenza per l'impugnazione.
Inoltre, nel caso di specie la corte ha ritenuto correttamente provata la legale conoscenza della missiva ai sensi dell'art. 1335 c.c. sulla base della documentazione postale (dati informatici di Poste Italiane S.p.a. relativi alla raccomandata, soggetto al quale era affidato il servizio postale universale con attribuzione di funzioni di certificazione).
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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