
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del prelievo del contributo di solidarietà applicato sul trattamento pensionistico di un professionista.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e la cassa ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre un contributo di solidarietà (che è una prestazione patrimoniale imposta ex art. 23 Cost.) se questo è introdotto per fonte regolamentare e non per legge.
La corte poi conferma che in caso di contestazione sull'ammontare complessivo del trattamento pensionistico per indebita trattenuta, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale (ex art. 2946 c.c.), e non a quella quinquennale (prevista per i ratei arretrati).
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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