Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 617

di Benedetta Cargnel | 10 Ottobre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 10 ottobre 2025, n. 617

Il Fatto

Un lavoratore e la società per cui lavorava  adivano il Tribunale per ottenere l'accertamento della genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con qualifica dirigenziale, disconosciuto da un verbale di accertamento INPS.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritendo che i ricorrenti non avessero provato la sussistenza del rapporto lavorativo.

Lavoratore  e società ricorrevano per cassazione.

Il Diritto

La corte ricorda che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle Pubbliche amministrazioni, l'INPS è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.

Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Lavoratore e società hanno richiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro dirigenziale, ma il Tribunale e la Corte d’Appello hanno rigettato la domanda. La Cassazione ha confermato la decisione, ribadendo che spetta al ricorrente provare la sussistenza del rapporto subordinato.