
Il Fatto
Un lavoratore e la società per cui lavorava adivano il Tribunale per ottenere l'accertamento della genuinità del rapporto di lavoro subordinato intercorso con qualifica dirigenziale, disconosciuto da un verbale di accertamento INPS.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda, ritendo che i ricorrenti non avessero provato la sussistenza del rapporto lavorativo.
Lavoratore e società ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che in forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle Pubbliche amministrazioni, l'INPS è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale principio, la corte rigetta il ricorso.

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