
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il proprio licenziamento, ritenendo che questo non fosse efficace in quanto aveva richiesto un congedo biennale per assistere la madre, ai sensi dell’art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151 del 2001.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda ritenendo che il licenziamento, intimato al termine di una procedura conciliativa, avesse effetto retroattivo a partire dall'avvio della stessa, e che l'eccezione di sospensione prevista per i congedi parentali non si applicasse al congedo biennale per l'assistenza familiare con grave disabilità.
Il lavoratore proponeva ricorso per Cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 92 del 2012, che prevede l'efficacia retroattiva del licenziamento, non è assoluto e può essere derogato.
Pertanto, il licenziamento poteva considerarsi efficace solo dal momento della sua comunicazione, Di conseguenza, la domanda di congedo, presentata prima, è da ritenersi valida, in quanto il rapporto di lavoro era ancora in corso.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tali principi, la corte accoglie il ricorso.

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