
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti di una cooperativa e impiegati un’altra società tramite contratti di somministrazione, ha adito il Tribunale per ottenere differenze retributive, ritenendo che i contratti fossero illegittimi.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di differenze retributive poiché i lavoratori non avevano specificato i presupposti necessari, come la dimensione temporale della prestazione lavorativa.
I lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che i giudici di merito hanno valutato la mancanza di prove relative alla quantità di ore lavorate dai ricorrenti, escludendo così la presunzione di un rapporto di lavoro full time, la cui sussistenza non era stata dimostrata. Né la sentenza precedente, che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro diretto la società appaltante il servizio, aveva stabilito, con efficacia di giudicato, le modalità temporali della prestazione lavorativa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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