Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 614

di Benedetta Cargnel | 19 Settembre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 19 settembre 2025, n. 614

Il Fatto

Un lavoratore ricorreva contro l'INPS per escludere la sua quota di partecipazione agli utili di un'impresa individuale dalla base imponibile per i contributi alla Gestione Commercianti.

La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, sostenendo che la contribuzione a percentuale del lavoratore autonomo si commisura alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, indipendentemente dalla natura industriale o commerciale dell’attività.

Il lavoratore ricorreva per cassazione. 

Il Diritto

La Corte ricorda che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale, in quanto dedito a un’attività lavorativa caratterizzata da tutti i requisiti indispensabili per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba includere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale, infatti la base imponibile per i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, iscritti alla gestione previdenziale, include la totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale. L'interpretazione letterale e sistematica dell’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, non consente di operare distinzioni in base alla natura dell’attività. L’unica eccezione è per i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Corte d'Appello ha rigettato il ricorso del lavoratore contro l'INPS, sostenendo che la base imponibile per i contributi include la totalità dei redditi d'impresa.