
Il Fatto
Un lavoratore ricorreva contro l'INPS per escludere la sua quota di partecipazione agli utili di un'impresa individuale dalla base imponibile per i contributi alla Gestione Commercianti.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, sostenendo che la contribuzione a percentuale del lavoratore autonomo si commisura alla totalità dei redditi d’impresa dichiarati ai fini IRPEF, indipendentemente dalla natura industriale o commerciale dell’attività.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte ricorda che il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale, in quanto dedito a un’attività lavorativa caratterizzata da tutti i requisiti indispensabili per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba includere nella base imponibile, sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa, così come definiti dalla disciplina fiscale, infatti la base imponibile per i contributi previdenziali dei lavoratori autonomi, iscritti alla gestione previdenziale, include la totalità dei redditi d'impresa così come definiti dalla disciplina fiscale. L'interpretazione letterale e sistematica dell’art. 3-bis del D.L. n. 384 del 1992, non consente di operare distinzioni in base alla natura dell’attività. L’unica eccezione è per i redditi di capitale, come quelli derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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