
Il Fatto
Una cooperativa sociale si opponeva a un verbale unico di accertamento di INPS e al conseguente avviso di addebito per recuperi contributivi e sanzioni, ritenendo che ai lavoratori non spettasse l'indennità di lavoro notturno.
Il Tribunale e la Corte d'Appello respingevano l'opposizione, e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte di cassazione, ricorda che la reperibilità con pernottamento in azienda costituisce “orario di lavoro” da retribuire adeguatamente. Infatti, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.,
poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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