Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 12 settembre 2025, n. 613

di Benedetta Cargnel | 12 Settembre 2025
Rassegna di Giurisprudenza 12 settembre 2025, n. 613

Il Fatto

Una cooperativa sociale si opponeva a un verbale unico di accertamento di INPS e al conseguente avviso di addebito per recuperi contributivi e sanzioni, ritenendo che ai lavoratori non spettasse l'indennità di lavoro notturno.

Il Tribunale e la Corte d'Appello respingevano l'opposizione, e la società ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte di cassazione, ricorda che la reperibilità con pernottamento in azienda costituisce “orario di lavoro” da retribuire adeguatamente. Infatti, le nozioni di "orario di lavoro" e di "riposo" si escludono a vicenda, sicché il tempo in cui il lavoratore è tenuto al pernottamento presso il luogo di lavoro, anche se non comportante interventi lavorativi, va considerato orario di lavoro e deve essere adeguatamente retribuito secondo i criteri di proporzionalità e sufficienza ex art. 36 Cost.,

poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
La Cassazione stabilisce che la reperibilità con pernottamento in azienda è orario di lavoro da retribuire; accoglie il ricorso della cooperativa contro INPS.