
Il Fatto
Un datore di lavoro impugnava il verbale di accertamento di INPS che disconosceva il rapporto di lavoro subordinato agricolo con alcuni lavoratori, tra cui il figlio.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano solo parzialmente il ricorso, confermando l'accertamento per il figlio del datore, ritenendo che la prova della subordinazione non potesse fondarsi esclusivamente sulle buste paga e sulla cessata convivenza.
Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione.
Il Diritto
La Corte ha ribadito che, nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, l'onere della prova della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato incombe all'INPS l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo (ed il verbale di accertamento fa piena prova fino a querela di falso).la corte aggiunge poi che a fronte dell’annullamento di rapporti di lavoro subordinato, quale presupposto per la costituzione di una posizione previdenziale e assicurativa, nell’esercizio del potere di autotutela dell’INPS, spetta all’interessato dimostrare l’esistenza del rapporto subordinato, con tutti gli elementi costitutivi del rapporto, inclusa l'onerosità, la quale non può essere dimostrata dal solo dato formale delle buste paga, ma richiede l'effettivo pagamento delle retribuzioni.
la Corte di cassazione rigetta il ricorso.

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