Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 611

di Benedetta Cargnel | 29 Agosto 2025
Rassegna di Giurisprudenza 29 agosto 2025, n. 611

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per essersi rifiutata di riprendere servizio, all’esito di un trasferimento.

Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bologna dichiaravano il licenziamento illegittimo., rilevando che il trasferimento era stato motivato da una ritorsione del legale rappresentante e che le mansioni del nuovo posto assegnato  inferiori al suo livello di inquadramento. Pertanto, ritenevano giustificata l'assenza della dipendente, in base all'art. 1460 del Codice civile, sull'eccezione di inadempimento.

Il Diritto

La Corte ribadisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive come il rapporto di lavoro, il rifiuto del dipendente di eseguire la prestazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimo quando non sia contrario a buona fede e sia giustificato da un inadempimento del datore di lavoro. La valutazione deve tener conto di una pluralità di fattori, inclusi la gravità, la sequenza e la connessione degli inadempimenti datoriali.

Nel caso di specie, la corte rileva che la sequenza di condotte illegittime del datore di lavoro, ovvero la cassa integrazione prolungata, il trasferimento illegittimo, la successiva assegnazione a mansioni inferiori e il mancato pagamento delle retribuzioni giustificassero l’inadempimento del lavoratore.

La Corte pertanto rigetta il ricorso della società.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il licenziamento è stato dichiarato illegittimo poiché il trasferimento era ritorsivo e a mansioni inferiori; il rifiuto della lavoratrice di riprendere servizio era giustificato dall’inadempimento datoriale.