
Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per essersi rifiutata di riprendere servizio, all’esito di un trasferimento.
Sia il Tribunale che la Corte d'Appello di Bologna dichiaravano il licenziamento illegittimo., rilevando che il trasferimento era stato motivato da una ritorsione del legale rappresentante e che le mansioni del nuovo posto assegnato inferiori al suo livello di inquadramento. Pertanto, ritenevano giustificata l'assenza della dipendente, in base all'art. 1460 del Codice civile, sull'eccezione di inadempimento.
Il Diritto
La Corte ribadisce che, nei contratti a prestazioni corrispettive come il rapporto di lavoro, il rifiuto del dipendente di eseguire la prestazione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., è legittimo quando non sia contrario a buona fede e sia giustificato da un inadempimento del datore di lavoro. La valutazione deve tener conto di una pluralità di fattori, inclusi la gravità, la sequenza e la connessione degli inadempimenti datoriali.
Nel caso di specie, la corte rileva che la sequenza di condotte illegittime del datore di lavoro, ovvero la cassa integrazione prolungata, il trasferimento illegittimo, la successiva assegnazione a mansioni inferiori e il mancato pagamento delle retribuzioni giustificassero l’inadempimento del lavoratore.
La Corte pertanto rigetta il ricorso della società.

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