Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 18 luglio 2025, n. 607

di Benedetta Cargnel | 18 Luglio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 18 luglio 2025, n. 607

Il Fatto

Un lavoratore, dirigente del pubblico impiego, adiva il Tribunale per farsi riconoscere il diritto la riliquidazione del trattamento di fine servizio, computato sulle retribuzioni percepite durante l'incarico e non durante il periodo di aspettativa, cui era seguita la pensione.

La Corte d’Appello in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda, non ritenendo applicabile la disciplina di cui al D.Lgs. n. 502/1992 e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La Corte conferma che l'art. 3-bis, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 (che prevede la rilevanza del periodo di aspettativa ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e l'obbligo per le amministrazioni di appartenenza di versare i contributi previdenziali e assistenziali calcolati sul trattamento economico dell'incarico) si applica esclusivamente ai direttori generali, amministrativi e sanitari delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere del Servizio Sanitario Nazionale, non estendendosi quindi ad altre figure.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore pubblico chiede la riliquidazione del trattamento di fine servizio, ma la Corte d'Appello rigetta la richiesta, confermando che la disciplina non si applica a tutte le figure.