Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il pagamento di differenze retributive e il rimborso di quanto pagato da questi a titolo di spese mediche per l’omesso pagamento contributivo del fondo di categoria da parte del datore di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e il datore di lavoro proponeva ricorso per cassazione.
Il Diritto
La corte conferma che l'omesso versamento puntuale delle somme al fondo ha comportato per i lavoratori la perdita delle prestazioni sanitarie integrative nel periodo non coperto dal contributo datoriale, e che il ritardato pagamento non esclude la sanzione o l'obbligo di rimborsare le prestazioni non coperte.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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