Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato per giustificato motivo oggettivo.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte, in merito all’obbligo di repêchage, ribadisce che il datore di lavoro deve dimostrare l'impossibilità di ricollocare il dipendente in altre mansioni, nel caso di specie, a causa dell'esaurimento complessivo dei lavori e dell'assenza di altre possibili riaperture di cantiere o acquisizioni di nuove commesse al momento del licenziamento, non rilevando invece fatti successivi non prevedibili al momento del licenziamento.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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