Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento intimato.
La Corte d’Appello, in sede di rinvio, accoglieva la domanda del lavoratore, rilevando che il rifiuto della lavoratrice di rendere la propria prestazione presso la sede di destinazione doveva considerarsi giustificato ai sensi dell’art. 1460 c.c., a fronte dell’inadempimento datoriale all’ordine giudiziale di ripristinare il rapporto di lavoro.
Il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ritiene corretta la valutazione del giudice di merito che ha ravvisato l’inadempimento datoriale nella mancata riassegnazione al lavoratore delle originarie mansioni e nel difetto di prova della impossibilità di tale riassegnazione.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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