Il Fatto
Gli eredi di un lavoratore ottenevano un Decreto ingiuntivo contro INPS per il pagamento del residuo importo di indennità di malattia complementare spettante al defunto.
INPS si opponeva ma il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano l’opposizione ritenendo che non si fosse verificata decadenza dall’azione ex art. 47, co. 6 D.P.R. n. 639/70, in quanto tale norma era inconferente nel caso di specie, dove l’INPS aveva riconosciuto integralmente il numero di giornate di malattia, ma aveva provveduto ad una liquidazione solo parziale dell’indennità.
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che per la decadenza di cui all’art. 47 , rileva l’adempimento della prestazione riconosciuta solo in parte, ovvero l’adempimento parziale della prestazione. Il riconoscimento solo parziale della prestazione importa, ai fini della norma, in quanto si sia tradotto in un adempimento solo parziale della prestazione. Ciò è avvenuto nel caso di specie, poiché, sebbene l’INPS abbia conteggiato per intero il numero delle giornate di malattia spettante, ha poi liquidato in misura minore la prestazione, incorrendo così in un adempimento solo parziale della prestazione.
Poiché i giudici non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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