Il Fatto
Una società si opponeva avverso due ordinanze-ingiunzione emesse dalla Direzione Provinciale del Lavoro che imponevano il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro irregolare.
Il Tribunale riduceva l'entità delle sanzioni, e la Corte d’Appello confermava la decisione.
La società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La Corte, evidenzia che la Legge n. 183 del 2010 ha modificato l'art. 36-bis, comma 7-bis, del D.L. n. 223 del 2006, stabilendo che la competenza per le violazioni commesse prima del 12 agosto 2006 rimaneva in capo all'Agenzia delle Entrate. Poiché, nel caso di specie, l'ordinanza ingiunzione in relazione a violazioni commesse, per alcuni lavoratori, prima del 12 agosto 2006, era stata emessa dalla DPL, questa non aveva la competenza all'emissione del provvedimento sanzionatorio.
La corte poi ribadisce che l'art. 8 della Legge n. 689 del 1981 prevede l'applicabilità del "cumulo giuridico" solo in caso di concorso formale di violazioni, e non in presenza di concorso materiale, ossia violazioni commesse con più azioni od omissioni. Nel caso di specie, essendo state accertate plurime violazioni commesse con diverse azioni e omissioni, e non trattandosi di materia previdenziale e assistenziale, il beneficio invocato non era applicabile.
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo di ricorso, rigettando il secondo.
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