Il Fatto
Un lavoratore impugnava la sospensione disciplinare irrogata.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, condannando il datore al pagamento ad INPS della contribuzione dovuta, al netto delle sanzioni in quanto l'omissione era "giustificata da un titolo astrattamente idoneo ad escludere l’obbligo di versamento e non sorretta dall’intenzione specifica di non versare i contributi".
INPS ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che l’obbligo di versare le somme aggiuntive per omesso o ritardato pagamento dei contributi assicurativi è una conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo. Questa previsione mira a rafforzare l’obbligazione contributiva e a predeterminare, con presunzione e senza alcuna indagine sull’imputabilità o sulla colpa al fine di escludere o ridurre tale obbligo.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
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