
Il Fatto
Un pensionato adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sul suo trattamento pensionistico.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda e l’ente pensionistico ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ribadisce che resta fermo il principio della riserva di legge nella adozione di atti e provvedimenti deliberati dall’ente previdenziale privatizzato i quali, sebbene non siano più vincolati dal tipo di atti previsti dall’originario art. 3 co. 12 L. n. 336/95 e dalla stretta osservanza del criterio del pro-rata, non possono derogare a norme primarie.
La corte pertanto rigetta il ricorso.

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