Il Fatto
Un lavoratore, dopo che la procedura di conciliazione ed arbitrato ai sensi dell’art. 7 comma 6 della Legge n. 300 del 1970, aveva annullato il licenziamento disciplinare intimato, adiva il Tribunale per chiedere che il datore di lavoro adempisse all’arbitrato.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda rilevando che la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 comma 6 della Legge n. 300 del 1970 era ammissibile soltanto per i provvedimenti sanzionatori di tipo conservativo e non nelle ipotesi di licenziamento.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nell'ipotesi in cui il lavoratore (al quale il datore di lavoro abbia irrogato una sanzione disciplinare) richieda la costituzione di un collegio di conciliazione ed arbitrato - secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, della Legge n. 300 del 1970 o da analoghe disposizioni della contrattazione collettiva - l'arbitrato in questione ha natura irrituale (e non già rituale). Ne consegue che, nelle procedure di arbitrato irrituale in materia di lavoro privato, il lodo non è impugnabile nelle forme e nei modi ordinari ma, ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c., in unico grado innanzi al Tribunale in funzione di giudice del lavoro, la cui sentenza è ricorribile in cassazione; ne consegue l'inammissibilità dell'eventuale impugnazione in appello.
Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso.
Errore di accesso al sistema, riprova tra qualche minuto
Prova nuovamente ad eseguire l'accessoATTENZIONE: 10 tentativi rimasti prima di bloccare l'account.
Se non ricordi la password clicca qui
Operazione riuscita correttamente
Si è verificato un errore, riprova più tardi
Funzionalità non abilitata per utenti Demo
La funzione di ricerca è disponibile solo per gli utenti abbonati