Il Fatto
Una società si opponeva avverso l’ordinanza con la quale l’ispettorato del lavoro aveva ingiunto il pagamento di una somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa per l’omessa regolarizzazione del rapporto di lavoro intrattenuto dalla società con alcuni dipendenti.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e la società ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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