Il Fatto
Alcuni lavoratori impugnavano i licenziamenti intimati per assenza ingiustificata dal lavoro successivamente al trasferimento disposto dal datore di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e i lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda l’orientamento della Giurisprudenza della corte Europea per cui al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, comma 1, lettera a), della Direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della Direttiva stessa, la condizione, prevista nel comma 2 di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto. La Direttiva 98/59 deve essere interpretata nel senso che il fatto che un datore di lavoro proceda, unilateralmente e a svantaggio del lavoratore, ad una modifica sostanziale degli elementi essenziali del contratto di lavoro per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore stesso rientra nella nozione di «licenziamento» di cui all’art. 1, paragrafo 1, comma 1, lettera a), della medesima Direttiva”; precisamente (§46) si dichiara che, “al fine di accertare l’esistenza di un «licenziamento collettivo», ai sensi dell’art. 1, paragrafo 1, comma 1, lettera a), della Direttiva 98/59, che comporta l’applicazione della Direttiva stessa, la condizione, prevista nel comma 2 di tale disposizione, che «i licenziamenti siano almeno cinque» dev’essere interpretata nel senso che essa non riguarda le cessazioni di contratti di lavoro assimilate a un licenziamento, bensì esclusivamente i licenziamenti in senso stretto.
Poiché i giudici di merito si sono attenuti a tale orientamento, la corte rigetta il ricorso.
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