Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 586

di Benedetta Cargnel | 21 Febbraio 2025
Rassegna di Giurisprudenza 21 febbraio 2025, n. 586

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte ribadisce che ai fini della valutazione della tempestività rileva, inoltre, l'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non l'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, e va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione, bensì l’onere di attivarsi sorge solo allorquando l’illecito viene percepito in termini circostanziati, sì da consentire l’avvio del procedimento. Infatti, il datore di lavoro ha il potere, ma non l'obbligo, di controllare in modo continuo i propri dipendenti, contestando loro immediatamente qualsiasi infrazione al fine di evitarne un possibile aggravamento, atteso che un simile obbligo, non previsto dalla legge né desumibile dai principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., negherebbe in radice il carattere fiduciario del lavoro subordinato, sicché la tempestività della contestazione disciplinare va valutata non in relazione al momento in cui il datore avrebbe potuto accorgersi dell'infrazione ove avesse controllato assiduamente l'operato del dipendente, ma con riguardo all'epoca in cui ne abbia acquisito piena conoscenza.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

Contenuto riservato agli
Abbonati MySolution

Sei già Abbonato?

Esegui qui l'accesso

Non sei ancora Abbonato?

Richiedi info
Promo 15 giorni
Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore impugna il licenziamento disciplinare, ma la corte ribadisce che la tempestività della contestazione va valutata in base alla piena conoscenza del datore di lavoro. Il ricorso viene rigettato.