Il Fatto
Un lavoratore del pubblico impiego impugnava alcune sanzioni disciplinari irrogategli.
La Corte d’Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, annullava una sanzione disciplinare, ritenendo legittime le altre.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte accoglie il ricorso enunciando il seguente principio di diritto qualora nel rapporto di impiego pubblico contrattualizzato la sanzione disciplinare conservativa venga inflitta in relazione ad una pluralità di condotte, il giudice che escluda la sussistenza di parte degli illeciti contestati è tenuto a verificare la proporzionalità della sanzione inflitta rispetto agli addebiti accertati, tenendo conto della tipizzazione degli illeciti e delle sanzioni contenute nel codice disciplinare, e, ove riscontri il difetto di proporzionalità, deve rideterminare la sanzione medesima in applicazione e nel rispetto dell’art. 63, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs. n. 75/2017 , a prescindere da una espressa domanda di rideterminazione della sanzione formulata dalle parti.
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