Il Fatto
Alcuni lavoratori adivano il Tribunale per far accertare il diritto a percepire, durante il periodo di ferie, il trattamento economico commisurato a quello percepito per il lavoro ordinariamente svolto.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda e i lavoratori ricorrevano per cassazione.
Il Diritto
La corte accoglie il ricorso ribadendo come debba valutarsi sussistente il rapporto di funzionalità che intercorre tra gli elementi della retribuzione richiesti e le mansioni ordinariamente affidate, e che possono escludersi dal calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali solo gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni.
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