Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro agricolo, con diritto alla reiscrizione nei relativi elenchi bracciantili.
La Corte d’Appello, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda ritenendo il lavoratroe decaduto e il lavoratroe ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che la materia è disciplinata dall’art. 22 del D.L. n. 7 del 1970 a tenore del quale «Contro i provvedimenti definitivi […] da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria […] nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza»10. Per quanto qui solo è di interesse, l’art. 38, comma 6 e 7, D.L. n. 98 del 2011, nella formulazione ratione temporis applicabile, ha stabilito, quale unica modalità di notificazione dei provvedimenti, dal 1° gennaio 2011, la pubblicazione telematica effettuata dall’INPS nel proprio sito internet per quindici giorni. Successivamente - ma senza rilievo ai fini della presente controversia - l’art. 43, comma 7 , D.L. n. 76 del 2020, conv. in legge n. 120 del 2020 , ha modificato l’art. 38 imponendo nuovamente l’obbligo di comunicazione individuale dei provvedimenti intervenuti dopo la pubblicazione dell’elenco nominativo annuale.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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