Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte osserva che nel caso di specie i giudici di merito non si sono limitati ad applicare le disposizioni previste dal CCNL, ma hanno valutato la condotta addebitata, qualificandola come “inescusabile negligenza”, di un lavoratore che, “nel contesto di un’attività caratterizzata da un ruolo di elevata responsabilità”, dismette i compiti di sorveglianza e supervisione a lui affidati, con modalità “furtive” e “occulte”, così abbandonando la protezione di quegli interessi in cui il datore di lavoro aveva confidato e minando irreparabilmente la fiducia nei futuri adempimenti.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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