Il Fatto
Dei lavoratori adivano il Tribunale per ottenere in capo al datore di lavoro cedente e al cessionario il pagamento delle differenze retributive sulla scorta dell’inadempimento contrattuale all’accordo con cui era stato previsto l’assegno di solidarietà con l’utilizzo del FIS, previa riduzione dell’orario di lavoro per 12 mesi.
Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano parzialmente la domanda e il datore di lavoro ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che ai sensi dell’art. 15, D.Lgs. n. 148/2015 il legislatore non prevede affatto in capo ai lavoratori un diritto di natura risarcitoria, ma si limita e prevedere che, qualora l’integrazione salariale sia mancata per fatto addebitabile al datore di lavoro, questi non è liberato dall’obbligo retributivo in misura corrispondente all’integrazione salariale perduta.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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