Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per ottenere il riconoscimento ad un diverso inquadramento contrattuale e conseguente diverso trattamento economico. Chiedeva inoltre il risarcimento del danno per la mancata autorizzazione a svolgere attività libero-professionale.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
Quanto alla mancata autorizzazione a svolgere attività di libero-professione, la corte ricorda che dal collegamento dell'obbligo di fedeltà, previsto dall'art. 2105 c.c., con i principi generali di correttezza e buona fede, a norma degli artt. 1175 e 1375 c.c., deriva che il lavoratore deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dal suddetto art. 2105 c.c., ma anche da qualsiasi altra condotta che, per la natura e per le sue possibili conseguenze, risulti in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o sia comunque idonea a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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