Il Fatto
Un lavoratore adiva il Tribunale per far accertare l’illegittimità della delibera di esclusione dalla qualità di socio di una cooperativa. In subordine chiedeva di accertare il suo diritto alla precedenza, ai sensi degli artt. 5, comma 4-quater e sexies, D.Lgs. n. 368/2001 e 24, D.Lgs. n. 81/2015, nelle assunzioni a tempo indeterminato operate dal datore di lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano le domande escludendo, in particolare, il diritto di precedenza in costanza del rapporto di lavoro e ritenuto, in relazione al periodo successivo alla sua cessazione, il difetto di prova, a carico del lavoratore.
Il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte accoglie il ricorso, enunciando il seguente principio di diritto: “a norma dell’art. 5, comma 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001, nel testo applicabile ratione temporis, il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare, manifestando in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro un anno dalla cessazione del rapporto (e quindi anche nel corso della sua vigenza), il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo entro i successivi dodici mesi dal momento di tale esercizio”.
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