Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 561

di Benedetta Cargnel | 30 Agosto 2024
Rassegna di Giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 561

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato.

Il Tribunale e la Corte d’Appello accoglievano la domanda, ritenendo la sanzione sproporzionata.

Il datore di lavoro ricorreva per cassazione. Ricorreva poi anche il lavoratore per una maggior tutela.

Il Diritto

La corte ricorda che in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche.

Poiché i giudici di merito non si sono attenuti a tale principio, la corte accoglie il ricorso sul punto.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Un lavoratore impugna il licenziamento disciplinare, ottenendo giustizia dalle corti inferiori. Il datore di lavoro ricorre in cassazione, ma la corte accoglie il ricorso del lavoratore per una maggior tutela.