Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimato per giusta causa per aver svolto attività extralavorativa incompatibile con lo stato di malattia in cui versava.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano al domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte ricorda che il lavoratore assente per malattia, che quindi legittimamente non effettua la prestazione lavorativa, non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi attività ludica o di intrattenimento, ma quest'ultima non solo deve essere compatibile con lo stato di malattia, ma deve essere altresì svolta in modo conforme all'obbligo di correttezza e buona fede, gravante sul lavoratore, di adottare ogni cautela idonea perché cessi lo stato di malattia con conseguente recupero dell'idoneità al lavoro.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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