Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento disciplinare intimatogli per inosservanza delle procedure aziendali.
Il Tribunale e la Corte d’Appello rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che i giudici di merito hanno accertato la presenza di specifiche procedure da seguire, la cui inosservanza, finalizzata al soddisfacimento di interessi in contrasto con quelli del datore di lavoro, configurava una grave violazione degli obblighi di diligenza e di fedeltà.
La corte ricorda poi che, in tema di sanzioni disciplinari, la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il licenziamento faccia riferimento a situazioni concretanti violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro.
La corte infine osserva che la tolleranza, da parte del datore di lavoro, di precedenti mancanze – dello stesso o di altro lavoratore – non implica acquiescenza preclusiva della possibilità di un licenziamento per un'eguale infrazione successiva, atteso anche il presumibile progressivo abbassamento del limite entro il quale il datore di lavoro può essere indotto a tollerare la ripetizione di condotte antigiuridiche dei propri dipendenti, le quali lo legittimerebbero a recedere dal contratto, e tenuto conto altresì che la mancata reazione alle prime infrazioni può essere giustificata, nel caso in cui l'azienda abbia una struttura organizzativa complessa, dalla diversità di competenze degli organi e Uffici preposti all'accertamento e alla valutazione delle varie mancanze.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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