Rassegna di Giurisprudenza
CORTE DI CASSAZIONE

Rassegna di Giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 561

di Benedetta Cargnel | 30 Agosto 2024
Rassegna di Giurisprudenza 30 agosto 2024, n. 561

Il Fatto

Un lavoratore impugnava il licenziamento collettivo intimato.

Il Tribunale e la corte rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.

Il Diritto

La corte rileva che l’art. 24, comma 4, della Legge n. 223 del 1991 prevede che le procedure e le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non si applichino, tra le altre ipotesi, nei casi di "fine lavoro nelle costruzioni edili" , applicandosi, invece, quando le imprese intendano cessare l’attività, come prevede il comma 2.

La corte ricorda poi che l'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente.

La corte pertanto rigetta il ricorso.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il lavoratore impugna il licenziamento collettivo, ma la corte rigetta la domanda in base alla Legge n. 223 del 1991.