Il Fatto
Un lavoratore impugnava il licenziamento collettivo intimato.
Il Tribunale e la corte rigettavano la domanda e il lavoratore ricorreva per cassazione.
Il Diritto
La corte rileva che l’art. 24, comma 4, della Legge n. 223 del 1991 prevede che le procedure e le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non si applichino, tra le altre ipotesi, nei casi di "fine lavoro nelle costruzioni edili" , applicandosi, invece, quando le imprese intendano cessare l’attività, come prevede il comma 2.
La corte ricorda poi che l'esclusione dell'obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente.
La corte pertanto rigetta il ricorso.
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