
L’articolo 3 del D.Lgs. n. 81/2008, nell’individuare il campo di applicazione della normativa obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, esprime il fondamentale principio per cui la tutela dei lavoratori va garantita in ogni luogo di lavoro, senza eccezioni. Tuttavia, sempre l’articolo 3 delinea i contorni della “modulazione” delle tutele prevenzionistiche in fattispecie non riconducibili al rapporto di lavoro subordinato e connotate da peculiari dinamiche, costituendo l’imprescindibile riferimento per comprendere come le tutele inderogabili di legge vadano attuate in situazioni “atipiche”. Tra di esse spiccano il distacco, regolamentato dal comma 6 e il lavoro accessorio, disciplinato dal comma 8, rispetto ai quali la disciplina vigente delinea un sistema di tutele ispirato, da un lato (quanto al distacco), al principio di effettività, e dall’altro (il lavoro accessorio) a un notevole rigore applicativo, mitigato qualora chi si avvalga di questa tipologia di lavoro non sia un imprenditore o un professionista.

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