
L’articolo 18 della Legge n. 300/1970 disciplina le conseguenze del licenziamento disciplinare illegittimo, con una distinzione fondamentale tra i casi in cui spetta la reintegrazione e quelli in cui spetta soltanto una tutela economica.
In particolare, il comma 4 , dell’art. 18, prevede la tutela reintegratoria quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa perché: vi è insussistenza del fatto contestato; oppure il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo contratto collettivo o codice disciplinare applicabile.

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