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Licenziamenti disciplinari: analisi giurisprudenziali sulle casistiche consentite o meno

Conseguenze del licenziamento disciplinare illegittimo, con una distinzione fondamentale tra i casi in cui spetta la reintegrazione e quelli in cui spetta soltanto una tutela economica

a cura di Studio tributario Gavioli & Associati | 9 Giugno 2026
Licenziamenti disciplinari: analisi giurisprudenziali sulle casistiche consentite o meno

L’articolo 18 della Legge n. 300/1970 disciplina le conseguenze del licenziamento disciplinare illegittimo, con una distinzione fondamentale tra i casi in cui spetta la reintegrazione e quelli in cui spetta soltanto una tutela economica.

In particolare, il comma 4 , dell’art. 18, prevede la tutela reintegratoria quando il giudice accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa perché: vi è insussistenza del fatto contestato; oppure il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa secondo contratto collettivo o codice disciplinare applicabile.

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Sintesi elaborata da MySolution IA:
Il licenziamento disciplinare può essere per giusta causa (senza preavviso) o giustificato motivo soggettivo (con preavviso). La tutela reintegratoria si applica se il fatto non è grave o è punibile con sanzioni conservative. La Cassazione ha esaminato vari casi, confermando la legittimità del licenziamento solo quando la condotta del dipendente è gravemente inadempiente o lesiva della fiducia.