Con la Risposta all’istanza di interpello 30 giugno 2022, n. 357, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione del soggetto tenuto ad operare le ritenute alla fonte e ai conseguenti adempimenti del sostituto d’imposta in caso di pagamenti per prestazioni di lavoro autonomo effettuati da un soggetto in nome e per conto del committente.
In particolare, nella fattispecie oggetto dell’interpello il soggetto A, in virtù di un accordo stipulato con B, aveva conferito a quest’ultimo l’incarico di gestire i procedimenti di liquidazione degli indennizzi conseguenti ai sinistri occorsi agli assicurati di A, nonché quello di provvedere al pagamento, in nome e per conto di A, dei compensi ai prestatori di lavoro autonomo che intervengono nei predetti procedimenti di liquidazione (esperti, periti, medici o avvocati).
Per effetto di tali accordi, le fatture che questi ultimi emettono per i compensi ricevuti da B sono intestate ad A, che è anche il committente delle prestazioni di lavoro.
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha precisato - anche alla luce dell’art. 25, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 - che la qualifica di sostituto d’imposta permanga in capo a B, il quale corrisponde redditi per prestazioni di lavoro autonomo, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di acconto “all’atto del pagamento”, per prestazioni di lavoro autonomo rese ad A, soggetto committente.
Tale posizione è in linea con le sentenze della Corte di Cassazione 22 giugno 1982, n. 3777 e 25 ottobre 1996, n. 9332, le quali, con riferimento all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973, hanno affermato che la qualifica di sostituto d’imposta compete al soggetto erogatore, anche quando il pagamento è effettuato da un soggetto del tutto estraneo al rapporto sinallagmatico prestatore di lavoro autonomo-committente.
È il caso, ad esempio, del soggetto soccombente in un giudizio, condannato al pagamento degli oneri e delle spese a favore dell’avvocato della controparte vittoriosa, che assume la veste di sostituto d’imposta nei confronti dell’avvocato della parte vittoriosa.
Per il presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, è “sorprendente e strumentale” la proposta dell’Unione Nazionale delle Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) di attribuire l’assistenza tecnica nelle Commissioni tributarie in via esclusiva all’Avvocatura.
Per il presidente della categoria - come dichiarato in una nota stampa - “si tratta di una proposta del tutto contraria ai superiori principi di giustizia e di difesa dei contribuenti che solo con la presenza dei commercialisti nel collegio difensivo possono essere degnamente tutelati. Una riforma di grandi ambizioni quale quella della giustizia tributaria non può essere strumentalizzata con questioni corporative come quelle sollevate da UNCAT”.
“Nel corso della sua audizione presso le Commissioni riunite Giustizia e Finanze del Senato sulla riforma della giustizia tributaria - ha sottolineato de Nuccio - l’associazione, contravvenendo anche a quanto ufficialmente sostenuto con la sua recente proposta di riordino dell’ordinamento degli organi di giurisdizione tributaria, in cui auspicava che la difesa tecnica in materia processuale tributaria fosse riservata ad avvocati e commercialisti, ha sostenuto che ‘la pletora dei difensori contemplati nell’art. 12 del d.lgs. n. 546/92, di varia, eterogenea estrazione professionale, nella nuova e ontologica trasfigurazione del processo deve essere necessariamente ed utilmente soppressa per attribuire l’assistenza tecnica in via esclusiva all’Avvocatura’”.
L’imposta sulle transazioni finanziarie (FTT) - introdotta dall’art. 1, commi 491-500, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di Stabilità 2013) e disciplinata anche dal D.M. 21 febbraio 2013 - si applica, con l’aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione, ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi di cui all’art. 2346, comma 6, c.c., emessi da società residenti, e al trasferimento dei titoli rappresentativi dei predetti strumenti, a prescindere dal luogo di residenza del soggetto che emette il certificato.
L’imposta è dovuta dal soggetto a favore del quale avviene il trasferimento e si applica a prescindere dalla residenza dei contraenti e dal luogo di conclusione della transazione.
Ora, con la Risposta all’istanza di interpello 30 giugno 2022, n. 356, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che ai fini dell’applicazione della normativa in esame, può essere ricompreso tra gli “enti di previdenza obbligatoria”, e quindi può beneficiare dell’esenzione dall’imposta ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 1, comma 494, lettera c), della Legge n. 228/2012 e dell’art. 16, comma 5, del D.M. 21 febbraio 2013, l’ente che svolge esclusivamente l’attività di gestione delle pensioni previdenziali legate al reddito dei lavoratori del comparto privato nell’ambito del sistema previdenziale obbligatorio in un Paese UE.
È stato approvato ieri, 30 giugno 2022, dal Consiglio dei Ministri un nuovo decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidità delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale. Il D.L. 30 giugno 2022, n. 80 è stato poi pubblicato in nottata sulla Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi.
Il provvedimento - come spiegato anche dal Comunicato Stampa del Governo - prevede:
Inoltre, si prevede che le bollette in emissione conterranno l’avvertenza del diritto a fruire del bonus sociale elettrico e gas per chi è nelle fasce Isee 8.000 e 12.000 euro, previa presentazione di richiesta Isee.
Ieri l’Aula del Senato ha approvato il disegno di legge di delegazione europea 2021, che delega il Governo al recepimento delle direttive europee e all’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea.
Tra i principali provvedimenti da attuare si segnalano i seguenti:
L’art. 22, comma 5 , ultimo periodo, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modifiche dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto l’obbligo, per gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico, di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate, anche tramite la società PagoPA S.p.a., i dati identificativi di tali strumenti di pagamento elettronico nonché l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate mediante gli stessi strumenti.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, n. 253155/2022 , l'Agenzia delle Entrate ha individuato le informazioni da trasmettere e i termini entro cui effettuare la trasmissione, specificando che i soggetti obbligati effettuano detto invio all’Agenzia delle Entrate tramite PagoPA.
Al riguardo si precisa quanto segue. I prestatori di servizi di pagamento autorizzati che svolgono la propria attività in Italia che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l’accettazione dei pagamenti elettronici effettuati in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi, anche prevedendo la messa a disposizione degli esercenti di sistemi atti a consentire tale accettazione, sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:
La prima trasmissione delle informazioni, riferite alle transazioni contabilizzate dal 1° settembre 2022, dovrà essere effettuata dai prestatori di servizi di pagamento entro il 5 settembre 2022. Entro il 31 ottobre 2022, i prestatori di servizi di pagamento trasmetteranno a PagoPA le informazioni riferite alle transazioni contabilizzate nel periodo dal 1° gennaio al 31 agosto 2022.
Con la Risoluzione 30 giugno 2022, n. 33/E , l'Agenzia delle Entrate ha istituito le causali contributo interessate dal trasferimento all'Inps della funzione previdenziale svolta dalla gestione sostitutiva dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dell’Inpgi, di cui all’art. 1, comma 103 , della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022).
Ai sensi di tale disposizione, infatti, al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall’Inpgi ai sensi dell’art. 1 della Legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, è trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all’Inps, che succede nei relativi rapporti attivi e passivi.
Per garantire la continuità gestionale ed amministrativa alle funzioni attualmente esercitate dall’Inpgi, e nelle more della compiuta integrazione con Inps, i suddetti istituti hanno chiesto che, a decorrere dal 1° luglio 2022, le causali contributo relative alle funzioni oggetto di trasferimento, ad oggi riferite ad Inpgi, vengano in parte trasferite nella competenza di Inps e in parte soppresse in quanto non più utilizzate da Inps.
L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253466 , pubblicato ieri sera, ha approvato il modello denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili Autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework”, con le relative istruzioni, e definito termini, modalità e contenuto dell’autodichiarazione.
Tale autodichiarazione è richiesta dall’art. 5, comma 3, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modifiche dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, che ha previsto il riconoscimento del tax credit locazioni di cui all’art. 28 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), anche alle imprese del settore turistico e quelle dei settori di cui al codice ATECO 93.11.20 - Gestione di piscine, con riferimento ai canoni versati in relazione ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Il credito d'imposta spetta a condizione che i beneficiari abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento del 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019.
Nello specifico, il Provvedimento n. 253466/2022 , l'Agenzia delle Entrate ha:
Si dispone inoltre che tale autodichiarazione debba essere inviata, con modalità telematiche (direttamente o tramite intermediario):
Anche i soggetti che intendono comunicare la cessione del credito d’imposta al locatore, ai sensi del punto 4 del provvedimento , presentano la dichiarazione dal 15 settembre 2022 al 28 febbraio 2023.
Con il Provvedimento 30 giugno 2022, n. 253445 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per comunicare telematicamente all’Agenzia le cessioni dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici e dettato le relative disposizioni di attuazione, anche in merito alla tracciabilità delle successive cessioni.
Si ricorda al riguardo che per sostenere le imprese in difficoltà contro i rincari energetici, sono stati riconosciuti specifici crediti d’imposta, in presenza di determinate condizioni, pari a una quota delle spese sostenute nel primo e nel secondo trimestre 2022 per l’acquisto di energia elettrica, gas e carburanti.
Si tratta, in particolare dei seguenti crediti:
I suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2022, o in alternativa, ai sensi degli artt. 3 , 4 , 9 e 18 del D.L. n. 21/2022 e dell’art. 15.1 del D.L. n. 4/2022, ceduti a soggetti terzi, a determinate condizioni.
La comunicazione di cessione dei crediti deve essere inviata all’Agenzia delle Entrate dal 7 luglio 2022 al 21 dicembre 2022, direttamente dal beneficiario del credito d’imposta (cedente) oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, di cui all’art. 3, comma 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia.
Per effetto del richiamo operato dall’art. 43-ter del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, all’art. 18-quater del D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, anche per accedere al credito d’imposta “Sisma” per gli investimenti realizzati nel 2021 è necessario presentare un'apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ora, con il Provvedimento direttoriale 30 giugno 2022, Prot. n. 253453/2022 , l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale comunicazione dev'essere presentata utilizzando il modello di “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia, nelle Zone Economiche Speciali (ZES) e nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS)”, approvato con il Provvedimento 14 aprile 2017 , come modificato, da ultimo, con il Provvedimento 6 giugno 2022 , che a tal fine viene ulteriormente modificato.
Il nuovo modello potrà essere presentato a partire dal 14 luglio 2022.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha diffuso il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto ieri, 30 giugno.
Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
Nel documento si sottolinea tra l'altro che “L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti Ffp2 è un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio" in ambienti chiusi e "condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro”.
Viene inoltre eliminata la parte del precedente protocollo che prevedeva l'obbligo delle mascherine “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto”. I datori di lavoro sono tenuti a mettere a disposizione le mascherine FFP2 ai lavoratori ritenuti più a rischio all’interno del luogo di lavoro.