
Nella compilazione del 730/2026, periodo d’imposta 2025, i contribuenti o chi per loro, anche in sede di verifica dei dati inseriti nella precompilata, devono tenere bene a mente che la detrazione delle spese sostenute per figli over 30, possono essere riconosciute al contribuente che le sostiene ossia al genitore anche laddove non gli spettano le detrazioni per carichi di famiglia, ex art. 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 917/1986, TUIR.
La Legge n. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto alcune novità in materia di detrazione per familiari carico: in particolare, è previsto che la detrazione per carichi di famiglia spettante con riferimento ai figli a carico è riconosciuta nella misura di 950 euro per ciascun figlio:
Tuttavia, nonostante la perdita della predetta detrazione ordinaria (detrazioni per carichi di famiglia), resta la possibilità di detrarre nel rispetto delle condizioni previste, le spese pagate a favore del figlio over 30 nell’anno d’imposta 2025, purché il reddito annuo del medesimo non superi i 2.840,51 euro.
Si pensi alle spese sanitarie che il genitore sostiene per il figlio a carico.
Dunque anche laddove il contribuente percepisce l’assegno unico o non ha diritto alle detrazioni per carichi di famiglia perché il figlio è over 30 (in assenza di disabilità accertata) potrà portare in detrazione le spese sostenute per i familiari a carico ossia con reddito entro la suddetta soglia.
In tal senso anche la circolare n. 4/E 2025.
Nei fatti, la previsione di cui al comma 4-ter dell’art. 12 del TUIR può essere estesa anche ai figli di età pari o superiore ai 30 anni - senza disabilità accertata - che si trovino nelle condizioni reddituali di cui al comma 2 dell’art. 12 del TUIR.
“Ne consegue, pertanto, che l’esclusione dal reddito di lavoro dipendente delle misure di welfare riconosciute dal datore di lavoro in favore dei figli del dipendente, e la possibilità di fruire delle detrazioni e delle deduzioni spettanti per gli oneri e le spese sostenuti nell’interesse dei figli fiscalmente a carico, continuano ad applicarsi a prescindere dai requisiti anagrafici di cui alla lettera c) del comma 1 del medesimo art. 12 del TUIR, fermo restando, ove richiesto, il rispetto del requisito reddituale di cui all’art. 12, comma 2, del TUIR” (circolare n. 4/E 2025).
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